martedì, Aprile 30, 2024
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Giustizia a Malta: le controversie commerciali

Il contenzioso riferito alle controversie commerciali a Malta viene risolto generalmente davanti al Tribunale nazionale, sia in prima che in seconda istanza. Tuttavia esistono tribunali speciali che possono essere incaricati per controversie di natura specifica. Esistono anche “tribunali inferiori” (Inferior Courts) che sono competenti per le cause giudiziarie che hanno per oggetto un valore monetario ridotto.

Le parti possono anche concordare di risolvere la loro controversia in arbitrato, sia prima che insorga una controversia, sia dopo che una controversia è già sorta. L’arbitrato a Malta tende ad essere più efficiente e più specializzato del contenzioso, prevedendo la possibilità di nominare arbitri con particolare conoscenza ed esperienza tecnica o in ambito industriale. Inoltre, poiché Malta è firmataria della Convenzione di New York (1958), qualsiasi sentenza risultante da un procedimento arbitrale con sede a Malta può essere pienamente riconosciuta ed eseguita in altri Stati contraenti di tale Convenzione.

Le principali norme procedurali che disciplinano il contenzioso commerciale sono riunite nel Codice di organizzazione e procedura civile (il “COCP”), capitolo 12 delle leggi di Malta.

Il contenzioso commerciale dinanzi ai tribunali superiori di Malta è generalmente avviato mediante un’istanza presentata dal richiedente nel registro del tribunale che indica l’oggetto della richiesta e il rimedio richiesto, confermato sotto giuramento. Una volta depositata la notifica, al destinatario del contenzioso vengono concessi venti (20) giorni per presentare una replica, in mancanza della quale egli sarebbe ritenuto contumace di fronte alla legge.

Dopo l’inizio del procedimento, si tiene di norma un’udienza per trattare le questioni di gestione del caso, compresa la conferma della validità della notifica alle parti. Il tribunale può anche nominare un assistente giudiziario per la gestione dell’udienza e la raccolta delle prove. Una volta conclusa la fase probatoria, ciascuna parte avrà la possibilità di presentare le proprie argomentazioni conclusive in forma scritta o orale, e il tribunale emetterà una sentenza definitiva che potrà essere oggetto di appello.

La COCP prevede anche una procedura più rapida per far valere un ricorso per un debito certo, liquido ed esigibile e non superiore a venticinquemila euro (“25.000”). Tale domanda deve essere accompagnata da una dichiarazione del richiedente che attesti la sussistenza del credito. Decorsi trenta (30) giorni dalla notifica, senza che la parte convenuta abbia risposto, il Tribunale può procedere alla pronuncia della sentenza a favore della parte ricorrente.

Non esiste un termine fisso entro il quale il procedimento deve essere concluso. La durata dipende in gran parte dalle prassi di gestione del caso adottate dal giudice titolare. Nella pratica, dopo il deposito di un’istanza del tribunale, la prima udienza viene solitamente fissata entro sei settimane.

In via eccezionale, i procedimenti sommari speciali presentati in relazione a un credito certo, liquido ed esigibile devono essere ascoltati non prima di quindici giorni e non oltre trenta giorni dopo la notifica della domanda giurata all’imputato.

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Questo articolo fornisce solo informazioni generali e non sostituisce in alcun modo la consulenza professionale. Si raccomanda di consultare un professionista qualificato prima di prendere qualsiasi decisione importante in merito a questioni finanziarie, legali o di altro tipo. L'autore e la pubblicazione non sono responsabili per eventuali errori o danni causati dall'utilizzo delle informazioni contenute in questo articolo.

Giovanni Guarise
Giovanni Guarise
Giornalista professionista dal 2010, nel corso degli anni da freelance ha dedicato particolare attenzione al mondo della Piccola e Media Impresa, realizzando approfondimenti e focus per diversi quotidiani, e collaborando nelle attività di comunicazione per un'associazione di categoria in Veneto
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