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La Commissione Europea approva il Tonnage Tax maltese

La Commissione europea ha approvato, in conformità con le norme sugli aiuti di Stato dell’UE, il regime di imposta sul tonnellaggio maltese (tonnage tax) per un periodo di 10 anni. 

Il regime garantirà parità di condizioni tra le compagnie maltesi e altre compagnie marittime europee e incoraggerà la registrazione delle navi in ​​Europa.

Il commissario Margrethe Vestager , responsabile della politica di concorrenza, ha dichiarato che “i sistemi di tassazione del tonnellaggio sono intesi a promuovere la competitività dell’industria navale europea in un mercato globale senza distorcere indebitamente la concorrenza.” Sono lieto che Malta si sia impegnata ad adeguare il proprio regime di tassazione del tonnellaggio per raggiungere questo obiettivo. Inoltre, incoraggiando la registrazione delle navi nell’UE, il regime consentirà all’industria marittima europea di mantenere i suoi elevati standard sociali e ambientali “.

Nel 2012, la Commissione europea aveva avviato un’indagine approfondita sul regime dell’imposta sul tonnellaggio maltese per esaminarne la compatibilità con le norme dell’UE in materia di aiuti di Stato. Con la decisione odierna, la Commissione approva lo schema maltese, fatte salve le modifiche introdotte da Malta.

L’indagine approfondita della Commissione ha rilevato che alcune caratteristiche del regime originale, quali le esenzioni fiscali applicate ai residenti maltesi e l‘ampia portata del regime che estende alle navi che non svolgono attività di trasporto marittimo, violano le norme dell’UE in materia di aiuti di Stato.

Di conseguenza, Malta si è impegnata a introdurre una serie di modifiche al suo sistema per evitare qualsiasi discriminazione tra le compagnie di navigazione e per evitare indebite distorsioni della concorrenza. In particolare, Malta ha convenuto di limitare la portata del regime al trasporto marittimo e di rimuovere tali esenzioni fiscali per gli azionisti, che costituiscono aiuti di Stato.

Secondo lo schema maltese, una compagnia di navigazione è soggetta ad imposta in base al tonnellaggio netto della nave (ossia in base al volume) anziché ai profitti effettivi della società. In particolare, la tassazione sul tonnellaggio è applicata a una compagnia di navigazione:

  • i ricavi principali delle attività di spedizione, come il trasporto di merci e passeggeri;
  • alcune entrate accessorie strettamente connesse alle attività di navigazione (che sono tuttavia limitate al massimo al 50% del reddito operativo di una nave); e
  • ricavi da rimorchio e dragaggio soggetti a determinate condizioni.

Se una compagnia di navigazione desidera beneficiare del regime, una parte significativa della sua flotta deve battere la bandiera di uno Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE). Inoltre, ogni nuovo concorrente del regime deve avere almeno il 25% della sua flotta soggetta all’imposta sul tonnellaggio con una bandiera SEE.

La Commissione ha valutato le misure, modificate in base alle norme UE in materia di aiuti di Stato, in particolare le sue linee guida sugli aiuti di Stato ai trasporti marittimi ed ha concluso che il regime maltese, modificato, è in linea con le norme UE in materia di aiuti di Stato, in quanto lo sgravio fiscale è uno strumento adeguato per affrontare la concorrenza globale e fornirà i giusti incentivi per mantenere posti di lavoro marittimi all’interno dell’UE, preservando al tempo stesso la concorrenza all’interno dell’UE Mercato. 

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Tommaso Leo
Tommaso Leo
Consulente aziendale - Export manager - Partner Malta Business Agency

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