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Meccanismi transfrontalieri e vantaggi fiscali: via all’obbligo di notifica

Scatta l’applicazione delle sanzioni sulle comunicazioni relative ai meccanismi transfrontalieri con obbligo di notifica che vanno dal 2018 al 2020, in attuazione della direttiva n. (UE) 2018/822 (Dac6). Si tratta di un provvedimento importante anche per imprenditori o aspiranti tali che decidono di operare a Malta dall’estero, o viceversa, nel pieno rispetto delle norme nazionali e comunitarie, al fine di garantire una maggiore trasparenza delle operazioni effettuate.

Il Mandatory Disclosure Regime dell’UE è stato messo in atto per ricevere opportune segnalazioni su transazioni transfrontaliere da parte dei contribuenti attraverso i rispettivi intermediari. L’obiettivo è limitare l’azione di coloro che possono tentare di ottenere vantaggi fiscali o eludere il pagamento delle tasse attraverso un procedimento di trasparenza da attuare in maniera uniforme in tutta l’Unione Europea.

Il primo passo di questo percorso era stato compiuto con il CRS, noto come Common Reporting Standard, che ha portato all’introduzione di uno scambio automatico di informazioni tra autorità fiscali e finanziarie.

Oggi arriva invece il DAC6, un nuovo regime che impone una più rigorosa divulgazione di informazioni di natura fiscale a livello transfrontaliero nell’UE e coinvolge tutte le entità che forniscono consulenza fiscale o legale ai cittadini UE. Tutte le informazioni fiscali che saranno fornite dalle segnalazioni convergeranno in un elenco centrale accessibile a tutti, e il mancato rispetto dell’obbligo di comunicazione comporterà pesanti sanzioni.

Il meccanismo era stato impostato per partire nell’estate del 2020, ma a causa dell’emergenza Covid-19 le scadenze sono state posticipate di sei mesi. Ad eccezione di Germania, Austria e Finlandia, che non hanno accettato il rinvio, tutti gli altri Stati membri dell’UE, compresa Malta, hanno fatto scattare l’obbligo di comunicazione dal mese di Febbraio 2021.

Un ruolo centrale nelle comunicazioni – come detto – è quello svolto dagli intermediari, tra i quali rientrano commercialisti, consulenti finanziari, avvocati, consulenti, banche, trusts, intermediari assicurativi, holding e altri soggetti aventi funzioni di tesoreria. Ogni transazione transfrontaliera deve coinvolgere un intermediario quale fornitore del servizio e punto di collegamento con l’Unione Europea: le attività di quest’ultimo devono essere quindi pienamente allineate con le nuove regole in materia di obbligo di comunicazione.

Oggetto della segnalazione devono essere tutte le azioni che si svolgono attraverso più confini nazionali all’interno dell’UE, e in particolare quando coinvolgono Stati con tassazioni differenti. Le informazioni da segnalare sono raggruppate nelle seguenti categorie:

Categoria A – Caratteristiche commerciali
Categoria B – Accordi strutturati dal punto di vista fiscale
Categoria C – Pagamenti e trasferimenti transfrontalieri
Categoria D – Accordi che possono influire sulle dichiarazioni fiscali e sulla trasparenza
Categoria E – Prezzi di trasferimento

Le comunicazioni devono essere effettuate entro 30 giorni dalla data di queste operazioni, con pesanti sanzioni in caso di inosservanza.

DISCLAIMER

Questo articolo fornisce solo informazioni generali e non sostituisce in alcun modo la consulenza professionale. Si raccomanda di consultare un professionista qualificato prima di prendere qualsiasi decisione importante in merito a questioni finanziarie, legali o di altro tipo. L'autore e la pubblicazione non sono responsabili per eventuali errori o danni causati dall'utilizzo delle informazioni contenute in questo articolo.

Giovanni Guarise
Giovanni Guarise
Giornalista professionista dal 2010, nel corso degli anni da freelance ha dedicato particolare attenzione al mondo della Piccola e Media Impresa, realizzando approfondimenti e focus per diversi quotidiani, e collaborando nelle attività di comunicazione per un'associazione di categoria in Veneto
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