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Brevi cenni sul sistema fiscale maltese

Il sistema fiscale è stato concepito in maniera tale da favorire gli investimenti provenienti da paesi stranieri grazie anche ad una vasta rete locale di servizi finanziari, concepiti allo scopo di garantire un consistente sviluppo economico, la sua efficienza e la sua semplicità sono il punto di forza che ogni anno attrae tantissimi nuovi investitori ed imprenditori da ogni parte d’Europa.

I punti di forza del sistema fiscale Maltese:

  • Aliquota d’imposta progressiva per le persone fisiche, fino a un massimo del 35%
  • Aliquota d’imposta per le società del 35%
  • Procedure amministrative semplici e pratiche
  • Nessuna trattenuta fiscale
  • Nessuna tassa patrimoniale
  • Nessuna imposta di proprietà
  • Imposta sul valore aggiunto (VAT, corrispondente alla nostra IVA) pari al 18%
  • Un sistema previdenziale equo
  • Tassazione delle persone fisiche

Principali trattati sottoscritti con l’Italia:

Convenzione tra la Repubblica italiana e Malta per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, firmata a La Valletta il 16 luglio 1981, ratificata con legge n. 304 del 2 maggio 1983, ed entrata in vigore dall’8 maggio 1985. L’imposta sul reddito delle persone fisicheA seguito dell’ingresso di Malta nell’Unione europea, avvenuta il 1° maggio 2004, sono state apportate importanti novità al sistema fiscale che, tuttavia, rimane caratterizzato dai princìpi del diritto britannico dettati dall’Income Tax Law del 1948 e dal Tax Management Act del 1994. Pertanto il sistema fiscale maltese rimane fortemente influenzato dal sistema britannico, soprattutto in relazione alla definizione della residenza fiscale, elemento di fondamentale importanza nell’individuare la potestà impositiva del Fisco.

L’Italia ha stipulato con Malta apposita Convenzione bilaterali per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio. La stessa stabilisce come deve essere ripartito il potere impositivo fra i due Stati contraenti, regolamentando il trattamento fiscale delle singole categorie di reddito.

Tale Accordi prevede, a seconda delle tipologie interessate, la possibilità che entrambi gli Stati prelevino un’imposta sullo stesso reddito (tassazione concorrente) oppure, talvolta, la tassazione esclusiva da parte di uno Stato.

La disciplina convenzionale stabilita per le principali categorie di reddito (dividendi, interessi, royalties) dispone, salvo qualche eccezione, la tassazione definitiva nel Paese di residenza del beneficiario, riconoscendo anche allo Stato in cui è residente il soggetto erogante (Stato della fonte) la possibilità di tassare, ma entro limiti espressamente indicati. Questi limiti si concretizzano, in sostanza, nella previsione di aliquote prestabilite che, nella maggior parte dei casi, sono più basse rispetto a quelle vigenti negli ordinamenti nazionali.

La disciplina convenzionale comporta, su richiesta del contribuente, il diritto al rimborso da parte dello Stato della fonte, dell’imposta eventualmente prelevata in eccedenza rispetto al limite stabilito convenzionalmente, oppure, talvolta, il diritto all’applicazione immediata del beneficio previsto, già in sede di effettuazione della ritenuta.

Le competenti Autorità dei due Paesi possono concordare specifiche modalità per il rimborso o per l’applicazione diretta del trattamento convenzionale, che consistono, in sostanza, nell’adozione di appositi modelli.

I modelli finora concordati sono stati predisposti per l’applicazione delle riduzioni convenzionali relative alle categorie di reddito più rilevanti: dividendi, interessi e royalties. Tali modelli, strutturati in due o più esemplari, oltre ad una copia ad uso del beneficiario, contengono le dichiarazioni da rilasciare da parte del beneficiario medesimo in ordine ai requisiti richiesti dalla Convenzione, nonché una parte relativa all’attestazione di residenza che deve essere compilata dall’Autorità fiscale del Paese di residenza.

Sulla base delle norme esistenti in materia, non sussiste uno specifico obbligo di utilizzare i modelli concordati in sostituzione di un’informale istanza di rimborso; tuttavia tali modelli, che costituiscono il risultato di una specifica intesa fra i due Stati contraenti hanno lo scopo di evitare problemi di carattere operativo ed agevolare quindi gli aventi diritto.

Esistono inoltre modelli predisposti unilateralmente dalle Autorità fiscali estere che possono ugualmente essere utilizzati allo scopo di facilitare gli adempimenti.

Malta ha firmato ad oggi 62 trattati contro la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con i seguenti Paesi: Albania, Arabia Saudita, Australia, Austria, Bahrain, Barbados, Belgio, Bulgaria, Canada, Cina, Croazia, Cipro, Danimarca, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Hong Kong, India, Irlanda, Islanda, Isola di Man, Italia, Jersey, Giordania, Kuwait, Lettonia, Libano, Lituania, Lussemburgo, Malesia, Marocco, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Pakistan, Polonia, Portogallo, Qatar, Regno Unito, Rep. Ceca, Rep.di Corea, Romania, San Marino, Serbia, Singapore, Siria, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti d’America, Sudafrica,, Svezia, Svizzera, Tunisia, Ungheria e Uruguay.

clicca qui per leggere il Trattato doppia imposizione Italia-Malta

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Sergio Passariello
Sergio Passariello
Fondatore della rete "Malta Business", una rete di consulenza, sviluppo e organizzazione aziendale a Malta nonchè CEO di Euromed International Trade che si occupa internazionalizzazione del business e sviluppo commerciale. CEO dell'Accademia Mediterranea di Cultura, Tecnologia e Commercio con sede a Malta, istituto di istruzione superiore autorizzato da MFHEA. Fondatore del CETA BUSINESS FORUM e del CETA BUSINESS NETWORK, il primo ecosistema digitale imprenditoriale per valorizzare i rapporti tra Europa e Canada.
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