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Il nuovo regime fiscale maltese per il settore marittimo

Una lunga storia marittima e l’appartenenza all’Unione Europea hanno spinto negli anni la Repubblica di Malta ad affermarsi come hub marittimo leader nel Mediterraneo e a diventare la bandiera scelta da un gran numero di armatori, noleggiatori e finanziatori di imbarcazioni, che sono attratti dall’esperienza e dall’affidabilità offerta dal Registro navale maltese, così come dall’esistenza di un solido quadro giuridico.

A rendere la bandiera di Malta una scelta capace di attirare nuovi operatori è l’attuazione del rinnovato regolamento Tonnage Tax Rules, entrato in vigore nel mese di dicembre del 2017 in accordo con la Commissione Europea per essere conforme alle norme comunitarie sugli aiuti di Stato e le linee guida in ambito marittimo. Il nuovo regime è divenuto legge a Malta con le Legal Notices 127/2018 e 128/2018, attraverso le quali il legislatore ha introdotto strumenti giuridici per integrare le norme della precedente tonnage tax locale e ha ulteriormente chiarito le attività di navigazione beneficiarie.

Oltre a chiarire quali organizzazioni marittime si qualificano ai sensi delle norme fiscali sul tonnellaggio, le nuove norme hanno cercato di regolamentare le attività di gestione delle navi che sono ora ugualmente ammissibili nell’ambito del sistema fiscale, sia in base alle attività svolte che alla gestione dell’equipaggio.

Secondo il nuovo schema maltese, una compagnia di navigazione è soggetta ad imposta in base al tonnellaggio netto della nave (ossia in base al volume) anziché ai profitti effettivi della società. In particolare, la tassazione sul tonnellaggio è applicata a una compagnia di navigazione per:

  • i ricavi principali delle attività di spedizione, come il trasporto di merci e passeggeri;
  • alcune entrate accessorie strettamente connesse alle attività di navigazione (che sono tuttavia limitate al massimo al 50% del reddito operativo di una nave); e
  • ricavi da rimorchio e dragaggio soggetti a determinate condizioni.

Se una compagnia di navigazione desidera beneficiare del regime, una parte significativa della sua flotta deve battere la bandiera di uno Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE). Inoltre, ogni nuovo concorrente del regime deve avere almeno il 25% della sua flotta soggetta all’imposta sul tonnellaggio con una bandiera SEE.

I servizi forniti quando si offre la gestione tecnica includono invece la garanzia di conformità con i codici internazionali di gestione della sicurezza delle navi e degli impianti portuali, nonché i requisiti dello Stato di bandiera. Altri criteri coinvolgono l’assicurazione della regolare manutenzione della nave, la logistica, la selezione e l’ingaggio dell’equipaggio, il libro paga, il controllo delle certificazioni, la formazione e l’organizzazione del trasporto dell’equipaggio.

Lo scopo della legislazione in questione resta quello di incoraggiare le società di gestione navale a trasferire le loro attività a Malta e a completare ulteriormente l’ampia gamma di servizi marittimi offerti.

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Questo articolo fornisce solo informazioni generali e non sostituisce in alcun modo la consulenza professionale. Si raccomanda di consultare un professionista qualificato prima di prendere qualsiasi decisione importante in merito a questioni finanziarie, legali o di altro tipo. L'autore e la pubblicazione non sono responsabili per eventuali errori o danni causati dall'utilizzo delle informazioni contenute in questo articolo.

Giovanni Guarise
Giovanni Guarise
Giornalista professionista dal 2010, nel corso degli anni da freelance ha dedicato particolare attenzione al mondo della Piccola e Media Impresa, realizzando approfondimenti e focus per diversi quotidiani, e collaborando nelle attività di comunicazione per un'associazione di categoria in Veneto
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