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Corte di Giustizia dell’UE: Decisione sul concetto di stabile organizzazione nel diritto IVA dell’Unione Europea

Chiarito il concetto di stabile organizzazione nell’IVA, influenzando le dinamiche aziendali tra Paesi membri dell’Unione Europea.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, lo scorso 29 giugno, ha emesso una decisione molto significativa in materia di diritto IVA nell’Unione Europea. Il caso in questione, C-232/22 Cabot Plastics, riguarda il concetto di stabile organizzazione nel diritto IVA dell’UE.

Va ricordato che secondo la definizione del diritto IVA dell’UE, una stabile organizzazione si riferisce alla presenza di un’impresa in una giurisdizione che possiede un livello significativo di capitale umano e risorse. Questo concetto riveste grande importanza nel diritto IVA dell’UE poiché determina il luogo in cui i servizi sono considerati forniti e stabilisce gli obblighi dei contribuenti in relazione all’IVA.

Il caso ruotava attorno a una parte del Gruppo Cabot, un importante gruppo aziendale operante nell’industria di lavorazione delle risorse naturali. Le entità del gruppo in questione, Cabot Switzerland e Cabot Plastics, avevano rispettivamente sede in Svizzera e in Belgio ed erano legalmente indipendenti l’una dall’altra.

Cabot Plastics aveva stipulato un accordo di tolling manufacturing con Cabot Switzerland. In un accordo di tolling, il fornitore di servizi offre servizi di produzione alla controparte, che fornisce le materie prime per la produzione. La fonte principale del fatturato di Cabot Plastics proveniva dall’accordo che aveva con Cabot Switzerland. Inoltre, Cabot Plastics forniva servizi aggiuntivi a Cabot Switzerland, che includevano:

  • Gestione delle scorte di materie prime;
  • Inventario annuale delle materie prime;
  • Controllo di qualità;
  • Gestione delle scorte di prodotti finiti;
  • Preparazione degli ordini prima della spedizione;

Le autorità fiscali belghe sostenevano che Cabot Plastics fornisse i suoi prodotti non nel luogo di stabilimento di Cabot Switzerland in Svizzera, ma alla sua stabile organizzazione in Belgio, rendendo applicabile l’IVA belga. Le autorità basavano il loro argomento su diversi punti:

  • L’esclusività dell’accordo di tolling consentiva a Cabot Switzerland di utilizzare ampiamente le risorse e il personale di Cabot Plastics come se fossero le proprie;
  • La struttura in Belgio consentiva a Cabot Switzerland di ricevere e utilizzare i prodotti;
  • La lunga durata del contratto dal 2012 indicava un elemento significativo di permanenza.

La Corte è stata chiamata a stabilire se esistesse una stabile organizzazione in Belgio.

In linea con le precedenti sentenze della Corte, affinché un’azienda sia riconosciuta come avente una stabile organizzazione in un altro Stato membro dell’UE, tale azienda deve possedere una struttura permanente e adeguata in quel Paese in termini di risorse umane e tecniche, che le consenta di ricevere e utilizzare i servizi per scopi commerciali.

La Corte, in questo caso, ha enfatizzato l’importanza delle realtà economiche rispetto al rapporto giuridico tra le parti, dando poco peso al fatto che facessero parte dello stesso gruppo aziendale. Pertanto, il fatto che le parti facessero parte dello stesso gruppo aziendale ha giocato un ruolo insignificante nelle deliberazioni della Corte.

La Corte ha riconosciuto che l’esclusivo contratto di tolling con Cabot Switzerland non conferiva una stabile organizzazione in Belgio, poiché Cabot Switzerland non aveva il diritto di possesso legale sulle risorse utilizzate per fornire i suoi prodotti. La Corte ha anche osservato la difficoltà di distinguere tra le risorse utilizzate da Cabot Plastics per effettuare le forniture e quelle utilizzate da Cabot Switzerland per ricevere tali forniture in Belgio, rendendo impossibile attribuire risorse alla presunta stabile organizzazione di Cabot Switzerland in Belgio.

Quindi, non essendo in grado di delineare quali risorse fossero utilizzate per cosa, non era possibile determinare con precisione quali risorse dovessero essere attribuite alla presunta stabile organizzazione ricevente di Cabot Switzerland in Belgio.

Inoltre, la Corte ha disatteso l’immaterialità di numerosi servizi ausiliari forniti a Cabot Switzerland, differenziandoli dalle forniture nell’ambito del contratto di tolling. Citando la giurisprudenza precedente, la Corte ha precisato che le attività preparatorie o ausiliarie per l’attività del destinatario non creano una stabile organizzazione, così come i servizi ausiliari non costituiscono stabili organizzazioni ai sensi del diritto fiscale internazionale. In definitiva, la Corte ha stabilito che non vi era una stabile organizzazione in Belgio e i servizi sono stati considerati ricevuti in Svizzera.

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