Tutti i programmatori, ingegneri, fotografi, architetti e artisti investono notevole quantità di tempo, fatica e denaro nella realizzazione delle loro opere, siano esse un codice, una formula, un immagine o software. E’ quindi comprensibile che queste persone dovrebbero cercare di tutelare l’investimento con la registrazione di marchi e brevetti, in modo da garantire la protezione adeguata per il loro lavoro finale.
Anche in questo caso, dei profitti significativi possono essere realizzati assicurando la tutela a creazioni importanti e costose. Volendo prendere ad esempio il settore farmaceutico o industriale, il brevettare nuovi farmaci, dà sicurezza alla società, in modo che l’investimento nella creazione di nuovi farmaci, non può essere danneggiato da operazioni fraudolente. Lo stesso vale per il settore tecnologico, dove ad esempio, le controversie sui brevetti tra Samsung e Apple, hanno occupato numerose giurisdizioni, dal Nord America all’Asia. E’ quindi comprensibile e raccomandato, che vengano effettuate adeguate registrazioni di proprietà intellettuale, nel posto giusto al momento giusto.
Perché Malta? Malta offre un efficiente sistema fiscale, aggiornato lo scorso 13 agosto 2019 con le nuove norme sul regime dei brevetti denominato Patent Box Regime. Il sistema prevede detrazioni fiscali per le entrate derivanti da brevetti, diritti di proprietà intellettuale (IP) e software protetto da copyright. Le piccole imprese possono beneficiare delle norme del Patent Box sul reddito derivante da qualsiasi proprietà intellettuale basata su un’invenzione che potrebbe essere brevettata. Un contribuente che beneficia della detrazione avrà diritto a detrarre una percentuale delle sue entrate dal reddito imponibile.
Va ricordato, inoltre, che Malta è anche una delle uniche giurisdizioni al mondo in cui si applica il sistema di imputazione integrale, il che implica che i dividendi pagati da una società residente a Malta, generano un credito d’imposta pari all’imposta pagata dalla società sul profitto. Nessun ulteriore imposta maltese è dovuta dal socio, in base alla distribuzione dei dividendi da parte di una società registrata a Malta. Inoltre Malta ha più di 68 accordi di doppia imposizione in tutto il mondo, che fanno della Repubblica Maltese una giurisdizione perfetta per la salvaguardia e la commercializzazione della proprietà intellettuale.
Segreti e Marchi di Fabbrica – Copyrigh – Patents – Industrial Designs – Commercio
Mentre tutti i diritti di proprietà intellettuale sono diverse nella loro forma, il loro scopo principale rimane lo stesso, la tutela dei diritti del creatore per impedire ad altri di copiare la creazione o utilizzando tale creazione a proprio vantaggio, a danno della creatore. Tuttavia, è fondamentale capire la differenza tra i tipi di diritti di proprietà intellettuale.
Possiamo praticamente distinguere tra cinque diritti principali di proprietà intellettuale come illustrate di seguito:
Marchi: sono essenzialmente i marchi, loghi o marchi che identificano una particolare persona, entità o addirittura una gamma di prodotti o di un prodotto. I marchi possono essere costituiti da forme, immagini, colori, nomi, parole, numeri o simboli a condizione che il marchio finale è identificabile e distinguibile. I marchi sono importanti poiché identificano i prodotti ed i servizi di un venditore presso i consumatori del mercato oltre a rappresentare semplicemente attraverso il marchio, la reputazione del venditore. I marchi sono normalmente registrati per ottenere il riconoscimento formale, anche se alcune giurisdizioni prevedono una forma limitata di protezione ai marchi non registrati mediante un uso anteriore.
Copyright: è un diritto concesso al creatore di un’opera, sulla nascita, a condizione che una tale creazione è fissata su un supporto materiale ed è considerato come un lavoro originale. Lavori copyrightable comprendono dipinti, fotografie, codici software, libri, articoli e altri lavori simili. In alcune giurisdizioni, posso essere sottoposte a copyright anche l’odore di un profumo. In linea di principio, il copyright è concesso per la creazione dell’opera, ma alcune giurisdizioni prevedono registrazioni aggiuntive opzionali.
Brevetti: La tutela del brevetto viene concessa che devono soddisfare i requisiti generali di brevettabilità che in genere prevedono che la creazione sia nuova, non ovvia e che sia utile o che avere una concreta applicazione industriale. Gli Oggetti brevettabili variano a seconda delle giurisdizioni e quindi ciò che è brevettabile negli Stati Uniti non è necessariamente brevettabile nell’Unione europea. Anche se questo è vero per la maggior parte dei tipi di proprietà intellettuale, questa distinzione è più evidente nelle registrazioni di brevetti.
Disegni industriali: Per disegno o modello si intende l’aspetto, in termini di caratteristiche della forma, della struttura, delle linee, dei contorni, dei colori, dei materiali e dell’ornamento, di un prodotto intero o di una sua parte, dove per prodotto si intende un oggetto industriale o artigianale, eventualmente inclusi i componenti destinati all’assemblaggio per formare il prodotto complesso, gli imballaggi, i simboli grafici, i caratteri topografici e le presentazioni. La protezione dei disegni può essere concessa ad un certo numero di differenti prodotti che variano da quelli elettronici, a contenitori, ai gioielli, tuttavia, affinché un design sia registrabile, il disegno deve essere in sostanza nuovo. La protezione di disegni e modelli industriali è concessa nella maggior parte dei paesi, al momento della registrazione e, in alcuni casi, la protezione concessa potrebbe anche sovrapporsi ai diritti di protezione del copyright.
Segreti commerciali: I segreti commerciali sono informazioni commercialmente sensibili, di solito si configurano in un processo, un metodo, una prassi o una formula che non sono note al grande pubblico. Tali informazioni sono preziose per i proprietari che devono evitare che non cadano sotto altra proprietà intellettuale tutelabile.
Perché registrare i diritti di proprietà intellettuale?
Come principio generale, la tutela della proprietà intellettuale, concede al titolare del diritto, la protezione esclusiva sulla creazione in modo che, ai terzi, non sia possibile utilizzare la creazione senza il permesso del creatore, che di solito è concesso mediante un licenza da parte dello stesso a fronte del pagamento di un corrispettivo in forma di royalties. Una licenza permette a terzi, di utilizzare la creazione a fronte del pagamento di un canone, garantendo al creatore il mantenimento dei diritti esclusivi sulla creazione.
La registrazione è di solito influenzata in base alle giurisdizioni in cui deve essere usata principalmente la creazione. Pertanto, se una società ha in programma di affrontare soprattutto un determinato mercato, è opportuno ottenere la registrazione del marchio in questi paesi.
Esenzione fiscale sulle royalties qualificanti
A partire da gennaio 2010, le royalties, e proventi simili come gli anticipi, derivanti da brevetti su invenzioni e diritti d’autore, anche se derivati nell’ambito di un’attività commerciale o imprenditoriale, sono esenti dall’imposta sul reddito. L’interpretazione della proprietà intellettuale qualificante è molto ampia e si riferisce a un brevetto ovunque registrato, indipendentemente dal fatto che il suo sviluppo sia stato effettuato a Malta o in altro modo.
Anche la distribuzione dei dividendi degli utili della società è esente da imposta nelle mani degli azionisti. Ciò si applica alle successive distribuzioni agli azionisti di livello superiore, purché gli utili esenti siano distribuiti a titolo di dividendi. Inoltre, se ricevute da un’altra società maltese, le royalty non sono soggette a ritenuta alla fonte.
Nessuna ritenuta d’acconto a Malta sulle royalty
Malta non applica alcuna ritenuta alla fonte sui pagamenti delle royalty in uscita e sui dividendi.
Inoltre, Malta ha concluso circa 70 trattati sulla doppia imposizione che prevedono un’aliquota ridotta della ritenuta alla fonte sulle royalties pagate a una società maltese. In genere, i trattati fiscali di Malta impongono un’aliquota di ritenuta alla fonte massima (non superiore al 10%) o pari a zero sulle royalty pagate a una società maltese.
A seguito dell’adesione di Malta all’UE, la direttiva sugli interessi e sui canoni si applica ai pagamenti di royalty effettuati alle società maltesi. I pagamenti delle royalty da società associate residenti negli Stati membri dell’UE non sono soggetti a ritenuta alla fonte nel paese di origine, a condizione che siano soddisfatte le condizioni pertinenti imposte dal particolare Stato membro.
Malta Business Agency offre una vasta gamma di servizi di supporto a imprese e persone fisiche per la registrazione e la tutela di marchi e brevetti. Per saperne di più contatta i nostri uffici compilando il seguente form.